Statuto

Capitolo I: Della Federazione

ART.1 Costituzione e denominazione

E’ costituita una Federazione di Bande e/o Corpi Musicali Comaschi chiamata FE.BA.CO. con sede legale in Viale Rimembranze 6, 22010 Moltrasio (CO)
La sua durata è illimitata, relativamente al perpetuarsi degli scopi sociali.
La Federazione è apolitica, apartitica e non ha fini di lucro.
Il Consiglio Direttivo, con propria delibera, ha la facoltà di istituire e sopprimere sedi operative e sezioni staccate.
La Federazione può inoltre aderire, con delibera da adottarsi dall’Assemblea dei Soci, ad altre associazioni od enti quando ciò torni utile al conseguimento dei suoi scopi sociali.

ART.2 Patrimonio

Il patrimonio è costituito:

  • Dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà della Federazione.

  • Da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

  • Dal fondo di dotazione iniziale, costituito dalla quota associativa.

Le entrate della Federazione sono costituite:

  • Dalle quote associative e sociali annuali

  • Dai redditi derivati dal suo patrimonio

  • Da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche.

  • Da ogni altra entrata di natura accessoria o marginale realizzata in conformità dei propri scopi istituzionali.

  • Da contributi da pubbliche amministrazioni per lo sviluppo di attività in convenzione o accreditamento.

  • Da fondi pervenuti da raccolte pubbliche occasionali di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore.

  • Da eventuali entrate di natura commerciale svolte in conformità ai propri scopi istituzionali e in misura non prevalente.

L’esercizio finanziario chiude al 31 Dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura sarà predisposto dal C. D. il bilancio consuntivo

I bilanci devono restare a disposizione, presso la sede della Federazione, di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.
Alla Federazione è fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione in ogni modo denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Stessa, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge.

ART.3 Scopi della Federazione

Sono scopi della Federazione:

  1. Raggruppare le Società Bandistiche della Provincia di Como per favorirne il loro perfezionamento e potenziamento.

  2. Rappresentare e salvaguardare gli interessi comuni delle Società Affiliate.

  3. Promuovere l’istruzione e il perfezionamento musicale, con particolare attenzione verso i giovani, anche attraverso l’organizzazione di corsi di formazione.

  4. Favorire buone relazioni e comuni iniziative fra le Bande affiliate, salvaguardando l’autonomia ed allo stesso tempo la specificità di ciascuna Banda, formatasi attraverso le particolari tradizioni storiche e locali.

  5. Curare e promuovere la musica bandistica anche attraverso l’acquisizione di partiture.

  6. Fornire un supporto tecnico alle Bande associate per affrontare correttamente i problemi amministrativi e fiscali.

  7. Organizzare un sistema di documentazione e informazione relativamente alle leggi in materia di Associazioni senza scopo di lucro.

 

ART.4 Mezzi per il conseguimento degli scopi  
  • Organizzare corsi di formazione per strumentisti ed istruttori, secondo le indicazioni della Commissione Tecnica.
  • Favorire ed incentivare l’integrazione organizzativa delle scuole di musica per gruppi di Bande territorialmente omogenei.

  • Organizzare concorsi, rassegne, raduni, nell’interesse degli associati e per la promozione dell’attività concertistica.

  • Promuovere una rassegna di musica d’assieme per gruppi di giovani allievi delle scuole di musica

  • Curare l’immagine delle Bande attraverso i mass-media e pubblicazioni mirate.

 

ART.5 Condizioni di ammissione, recesso, diritti e doveri

La Federazione è aperta a tutte le Bande della Provincia di Como:
che nel loro statuto rispettino i requisiti previsti dalla delibera legislativa n° 460 del 4.12.97.
Che contino almeno 10 musicanti effettivi.
Che desiderino partecipare attivamente allo sviluppo dell’attività concertistica ed alla promozione delle Bande.
Le Società che intendono aderire alla Federazione, devono rivolgere espressa domanda al C.D. recante la dichiarazione di condividere le finalità che la FE.BA.CO. si propone e l’impegno di approvarne e osservarne lo statuto ed eventuali regolamenti.
Tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale annuale, avranno diritto di voto in Assemblea, a conoscere i programmi con i quali la Federazione intende operare, ad accedere a tutti i servizi offerti e gestiti dalla Federazione ed a beneficiare di condizioni di favore per tutte le manifestazioni o i servizi promossi dalla Stessa.
Tutti gli anni il C.D., contestualmente alla presentazione del bilancio consuntivo e preventivo, comunica all’assemblea i termini di versamento e l’ammontare della quota associativa e della quota sociale annuale.
È espressamente esclusa ogni limitazione al pieno esercizio dei diritti associativi in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
L’elezione degli organi della Federazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivi o passivo.
I Soci avranno l’obbligo di osservare le norme dello Statuto e le delibere adottate dagli organi sociali, di versare la quota associativa una tantum ed annualmente la quota sociale, di essere coerenti con gli obbiettivi della Federazione e prestare il proprio aiuto gratuito nelle attività sociali.
La qualità di socio si perde per scioglimento, dimissioni e per morosità o indegnità.
Chiunque aderisca alla Federazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dalla stessa, comunicandolo entro il 30 Settembre, a mezzo lettera, allegando copia del verbale di delibera del recesso del Consiglio Direttivo della Società dimissionaria.
Chiunque non rispetti le norme sopraccitate, può essere escluso dalla Federazione con delibera del C.D., l’Assemblea dei delegati deve ratificare la delibera adottata dal C.D.
Nel caso in cui l’escluso non condivida le ragioni dell’esclusione, può adire al Collegio Arbitrale di cui al presente Statuto, in tal caso l’efficacia del provvedimento è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.
In nessun caso e, quindi, nemmeno in caso di decadenza, dimissioni, esclusione o scioglimento i soci stessi, o i loro eredi, possono pretendere alcunché dalla Federazione né hanno diritto alcuno sul patrimonio della stessa.

 

Capitolo II: Dell’Organizzazione

ART.6 Organi della Federazione
  • L’Assemblea

  • Il Presidente

  • Il Consiglio Direttivo

  • Il Collegio dei Revisori

  • La Commissione Tecnica

 

ART.7 L’Assemblea
  1. Compongono l’Assemblea due delegati per ogni Banda associata.
  2. Ogni Banda associata ha diritto ad esprimere un solo voto.
  3. I Delegati non possono far parte del Consiglio Direttivo della Federazione.
  4. L’Assemblea ordinaria è convocata una volta l’anno, entro il 30 Aprile, e potrà essere convocata ogni qualvolta lo richiedano un decimo delle Bande associate e/o su delibera del Consiglio Direttivo.
  5. L’Assemblea delibera relativamente a:
    • Bilancio consuntivo

    • Bilancio preventivo

    • Regolamenti specifici per le attività statutarie

    • Elezione dei membri del Consiglio Direttivo

    • Elezione del Collegio dei Revisori

    • Ratifica la quota associativa d’ingresso ed annuale proposte dal C.D.

    • Formula proposte in merito alle attività della Federazione
      Le deliberazioni sono prese a maggioranza; in prima convocazione devono essere presenti almeno la metà più uno delle bande.
  6. Sono ammessi i delegati delle Bande in regola con il pagamento della quota annuale
  7. Possono partecipare ai lavori dell’Assemblea tutti gli iscritti alle Bande associate, senza diritto di voto.
  8. Sono ammessi voti a mezzo delega scritta solamente in favore di membri della stessa Banda associata.
  9. I Soci sono convocati in Assemblea dal C.D. mediante comunicazione scritta, almeno 15 giorni prima della data fissata per l’adunanza.
    L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno, l’indicazione del luogo, della data e dell’ora della riunione, sia in prima sia in seconda convocazione.
    L’Assemblea può riunirsi anche in luogo diverso dalla sede legale, purchè in provincia di Como.
    L’Assemblea è presieduta da un Presidente nominato per l’occasione che a sua volta nomina un segretario e, se li ritiene necessari, due scrutatori.
ART.8 Il Presidente

Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente la Federazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. Il Presidente può delegare i membri del C.D. a rappresentarlo in merito a questioni specifiche.
Cura l’esecuzione dei deliberati dall’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
Nei casi d’urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte dello Stesso.
Il Presidente convoca e presiede il C.D., ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni.
Sorveglia il buon andamento amministrativo della Federazione, verifica l’osservanza dello statuto e degli eventuali regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

ART.9 Il Consiglio Direttivo
  1. E’ composto da un minimo di 5 ad un massimo di 11 Consiglieri, eletti dall’Assemblea dei Delegati. Ogni delegato può esprimere un massimo di 6 preferenze

  2. Dura in carica tre anni e i consiglieri sono rieleggibili per più mandati consecutivi

  3. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere il C.D. alla prima riunione provvederà alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea dei delegati; qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri l’intero C.D. è da considerarsi decaduto e deve essere rinnovato.

  4. Le candidature al Consiglio Direttivo sono segnalate dalle Bande associate e devono essere indicate solo fra i membri dei Consigli Direttivi delle stesse.

  5. Elegge il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e Tesoriere.

  6. Nomina la Commissione Tecnica.

  7. È investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Federazione, ad eccezione di quegli atti che sono espressamente demandati ad altri organi.

  8. Dà esecuzione al programma approvato dall’Assemblea.

  9. Stabilisce i termini di versamento, l’ammontare della quota associativa per i nuovi soci e della quota sociale annuale.

  10. Predispone il bilancio consuntivo e preventivo.

  11. Discute e delibera relativamente alla relazione del Presidente da presentare all’assemblea

  12. Delibera in merito alle domande d’ammissione.

  13. Vaglia il conferimento di cariche onorifiche

  14. Predispone i regolamenti per le attività, da sottoporre all’approvazione dell’assemblea

  15. Istituisce Commissioni di studio e/o organizzative secondo le esigenze

  16. Delibera sulle proposte della Commissione Tecnica

  17. Il Consigliere che si rendesse assente ingiustificato a tre riunioni consecutive, decade dalla carica e sarà sostituito dal primo dei non eletti

  18. Nessun compenso è dovuto ai membri del consiglio per lo svolgimento del loro lavoro collegiale, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, per lo svolgimento di particolari incarichi

  19. Il Consiglio si riunisce di norma una volta al mese, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi Membri

  20. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei Consiglieri, ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti

  21. Il C.D. è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

  22. Il C.D. provvede a stilare i verbali delle riunioni e li mette a disposizione dell’Assemblea o dei Delegati delle bande associate.

 

ART.10 Il Collegio dei revisori
  • È eletto dall’Assemblea dei Delegati, ed è composto da tre membri, scelti fra persone esterne alla Federazione e segnalati dalle Bande Associate
  • Dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili per più mandati consecutivi
  • Elegge nel suo seno un Presidente
  • Accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e controfirma i bilanci

 

ART.11 La Commissione Tecnica
  • È nominata dal C.D. ed è composta da un minimo di 5 ad un massimo di 9 membri

  • Elegge nel suo seno un Presidente ed un segretario

  • Le competenze della Commissione Tecnica sono fissate da apposito regolamento

  • Le proposte della C.T. dovranno essere ratificate dal Consiglio Direttivo

  • Alle riunioni della Commissione Tecnica può partecipare senza diritto di voto il Presidente o un suo delegato

 

ART.12 Il Collegio Arbitrale

Tutte le eventuali controversie sociali tra Soci e tra questi e la Federazione o i suoi Organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, al giudizio di un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri, amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti e il terzo dai due arbitri così eletti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Como.

Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

 

ART.13 Modifiche allo Statuto

Per le modifiche del presente statuto occorre sia convocata apposita Assemblea, dove siano presenti almeno la metà più uno dei soci e le modifiche siano approvate dal voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

 

ART. 14 Pubblicità degli atti

Copia dello Statuto e dei regolamenti, dovranno essere consegnate ad ogni Banda associata.

Copie dei bilanci e dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dovranno essere disponibili per tutti gli Associati, presso la Sede Sociale.

 

ART.15 Cessazione attività

Lo scioglimento della Federazione è deliberato dall’Assemblea dei Delegati, con voto favorevole di ¾ degli Associati.

L’Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

È fatto in ogni caso divieto di devolvere, anche in modo indiretto, a terzi il patrimonio residuo della Federazione, l’Assemblea delibererà in merito alla sua destinazione ad altre Associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23 Dicembre 1996, n° 662, salvo diversa destinazione imposta per legge.

 

ART.16 Rinvii

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni di legge in materia di Associazioni senza scopo di lucro

 

 

Il Presidente

Claudio Bianchi